STATUTO FONDAZIONE PIERRE CARNITI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  • Roberto Benaglia (Presidente)
  • Raffaele Morese (Vicepresidente)
  • Maurizio Agazzi (segretario amministrativo)
  • Nicola Alberta (componente)
  • Pierre Carniti jr (componente)


Articolo 1
Costituzione – Denominazione – Sede
1.1 E’ costituita, per volontà dei Sigg.ri Pierre Carniti, Roberto Benaglia, Raffaele Morese, Nicola Alberta e Maurizio Agazzi, la FONDAZIONE PIERRE CARNITI.
1.2 La Fondazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice Civile.
1.3 A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione l’acronimo ETS e solo da quel momento assumerà la denominazione di “FONDAZIONE PIERRE CARNITI E.T.S.”.
1.4 La Fondazione, che ha durata illimitata e svolge la sua attività in Italia e all’estero, ha sede in Roma, all’indirizzo risultante dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore e, attualmente, in via Piemonte n. 32.
1.5 Lo spostamento della sede legale in Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
1.6 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.
1.7 Il logo ufficiale della Fondazione da riportarsi sulla carta intestata, secondo le dimensioni ritenute più opportune, è composto dall’immagine del mezzo busto stilizzato di Pierre Carniti in primo piano e nella parte sottostante la firma di Pierre Carniti originale vettorializzata. Sullo sfondo è riprodotta l’immagini della fabbrica, un ingranaggio e un compasso stilizzato. Il mezzo busto e la firma in originale richiamano il lascito del pensiero di Pierre Carniti e il richiamo all’ingranaggio e al compasso simboleggiano il lavoro, la tecnica e progettualità che caratterizza l’attività sindacale, promuovendone la memoria e l’innovazione, nonché elaborando materiali e proposte per il futuro nel solco dell’impegno di Pierre Carniti.
1.8 Il Consiglio di Amministrazione adotterà con apposita delibera un manuale d’uso del logo, per regolamentarne l’utilizzo e tutte le specifiche, in base alle diverse applicazioni dello stesso.
Articolo 2
Scopi
2.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, al fine di contribuire – in coerenza con il messaggio che Pierre Carniti ha sempre fornito sia durante la sua attività sindacale sia successivamente – a promuovere il dibattito, le riflessioni, studi e pensiero inerenti il futuro del lavoro e il futuro delle relazioni sindacali e contrattuali, caratterizzate da una fase di forte cambiamento e innovazione. La Fondazione si propone, in particolare, di recuperare, organizzare e valorizzare l’operato, il pensiero, gli scritti e le attività svolte da Pierre Carniti sia in campo sindacale che politico e sociale, incoraggiando e promuovendo iniziative tese ad approfondire e a diffondere la conoscenza della figura storica di Pierre Carniti, dei suoi valori e impegni improntati alla solidarietà, alla giustizia sociale, alla lotta alle disuguaglianze, alla affermazione della democrazia, al cambiamento e alla innovazione nel lavoro e nella società, del suo ruolo svolto nella Fim e nella Cisl. La Fondazione si propone altresì di approfondire ed implementare la conoscenza delle esperienze e delle realtà che la importante storia sindacale dei metalmeccanici ha visto affermarsi nel corso dei decenni in termini di lotte, protagonismi, negoziati, accordi, anche a livello territoriale.
2.2 La Fondazione, in via esemplificativa ma non esaustiva, persegue e si propone inoltre:
a) la raccolta, il riordino e la valorizzazione degli archivi, dei documenti, dei materiali, delle testimonianze ed atti che riguardano l’attività sindacale, sociale e politica svolta da Pierre Carniti;
b) la valorizzazione delle esperienze e delle vicende significative che hanno caratterizzato la importante vita sindacale e contrattuale del sindacato dei metalmeccanici;
c) la collaborazione con istituti, università, centri studi, fondazioni e soggetti, soggetti sociali in ambito nazionale ed internazionale, che svolgono attività e progetti coerenti e significativi per le finalità ed obiettivi della Fondazione stessa;
d) il sostegno e/o l’impegno diretto verso progetti di studio coerenti con gli obiettivi della Fondazione;
e) l’attuazione di attività di solidarietà e iniziativa coerenti con gli obiettivi della Fondazione;
f) la promozione e la eventuale elaborazione di studi, libri e pubblicazioni, incontri tematici o seminari anche in modalità a distanza e asincrona, percorsi formativi, materiali multimediali, documentazioni inerenti i cambiamenti e le innovazioni che il lavoro sta sempre più assumendo in chiave futura, le caratteristiche degli stessi sul piano tecnologico, sociale, di sostenibilità, le implicazioni che ne derivano per affermare un lavoro giusto e dignitoso, le politiche che li devono accompagnare, i cambiamenti che stanno assumendo e caratterizzando le relazioni industriali e sindacali sul piano nazionale ed europeo, anche sul piano della partecipazione dei lavoratori alla democrazia economica.
Articolo 3
Attività strumentali al perseguimento degli scopi
3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge ivi comprese attività commerciali e in via esemplificativa:
(a) erogare, secondo i criteri che verranno appositamente regolamentati dal Consiglio di Amministrazione, borse di studio per corsi universitari, tesi di laurea e corsi post-universitari, a favore di studenti italiani e stranieri particolarmente meritevoli che intendano dedicarsi all’approfondimento delle tematiche di interesse della Fondazione;
(b) attivare direttamente o indirettamente, anche in concorso con altri enti, corsi di aggiornamento ed iniziative di formazione e/o di orientamento professionali, nonché di qualificazione e di riqualificazione professionale in aree emergenti di particolare interesse per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio;
(c) ideare, sostenere, promuovere, organizzare, finanziarie, direttamente o indirettamente, iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività della Fondazione. In tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
(d) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e da privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;
(e) promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico e anche a favore di altri soggetti non profit.
3.2 La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
a. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
b. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
c. stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l’affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
d. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione;
e. promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
f. svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.
Articolo 4
Patrimonio e concorso al Patrimonio
4.1 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite della dotazione patrimoniale iniziale di cui dispone, con i fondi e/o le donazioni ricevute e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a) dotazione patrimoniale iniziale, pari a complessivi Euro 30.000,00=(trentamila/00);
b) beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione mediante specifiche contribuzioni e/o donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
c) beni immobili acquistati previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
d) contributi dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati, destinati ad incrementare il patrimonio;
e) lasciti, contributi, donazioni ed oblazioni di terzi che abbiano destinazione espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
f) parte di rendite non utilizzate e destinate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio.
3.3 E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e mantenimento del patrimonio.
3.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.
3.5 Tutte le risorse della Fondazione saranno impegnate per il suo funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.
3.6 E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime finalità.
3.7 Il patrimonio e le entrate della Fondazione sono integralmente impiegati per il raggiungimento degli scopi statutari, con esclusione di qualsiasi diversa destinazione.
Articolo 5
Organi della Fondazione
5.1 Sono organi della Fondazione:
a) l’Assemblea dei Promotori;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente e il Vicepresidente;
d) l’Organo di Controllo;
e) l’Organismo di vigilanza, ex D.Lgs. 231/2001.
Articolo 6
Assemblea dei Promotori
6.1 L’Assemblea dei Promotori è costituita dai soggetti che hanno costituito la Fondazione, nonché dai soggetti – persone fisiche e/o giuridiche – che, anche successivamente, verranno cooptati dai Promotori in essere e riconosciuti quali Co-Promotori.
6.2 Per essere riconosciuti successivamente Co-Promotori occorrerà essere obbligatoriamente presentati da uno dei Promotori in essere e:
a) contribuire al patrimonio della Fondazione con una somma non inferiore all’apporto iniziale dei Promotori originari;
oppure
b) aver operato con meriti rilevanti e riconosciuti in uno degli ambiti in cui la Fondazione svolge la propria attività istituzionale.
6.3 I Promotori originari detengono la loro carica a vita, fatte salve la revoca, il recesso ovvero le dimissioni; i Co-Promotori eventualmente cooptati successivamente, ai sensi del precedente coma 6.2, detengono la carica per 5 anni e possono essere riconfermati.
6.4 L’Assemblea dei Promotori dovrà nel tempo essere composta da un numero minimo di Promotori e Co-Promotori non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove).
6.5 L’Assemblea dei Promotori ha i seguenti compiti:
a) l’attribuzione della qualità di Promotore a terzi, scelti in applicazione del precedente art. 6.2;
b) la nomina e la sostituzione del Presidente della Fondazione, del Vicepresidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il numero con delibera adottata per ciascun mandato;
c) l’espulsione di un membro Promotore o Co-Promotore, ove ricorrano gravi e fondati motivi;
d) la nomina dei componenti dell’Organo di Controllo;
e) l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
f) la proposizione, la formulazione e l’indicazione degli indirizzi dell’attività della Fondazione e la valutazione dei risultati della medesima;
g) la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno per l’attuazione delle linee di indirizzo approvate annualmente – tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
h) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
i) l’estinzione della Fondazione, la nomina del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio residuo.
6.6 L’Assemblea dei Promotori nomina al proprio interno il Presidente dell’Assemblea medesima e della Fondazione, che dura in carica 5 anni e può essere rinominato.
6.7 L’Assemblea dei Promotori viene convocata dal Presidente, ovvero – in caso di assenza o impedimento – dal Vicepresidente, in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo, per dettare l’indirizzo dell’attività della Fondazione, sulla base dei risultati raggiunti nell’anno precedente, nonché per gli adempimenti di cui alla lett. g) del comma 6.5 del presente articolo.
6.8 L’Assemblea dei Promotori, inoltre, dovrà essere convocata ogniqualvolta il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente ovvero il Presidente dell’Organo di Controllo lo ritengano opportuno per l’esercizio delle finalità di indirizzo e di controllo dell’attività della Fondazione, ovvero per adempiere taluno degli obblighi statutari.
6.9 L’Assemblea dei Promotori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
6.10 In caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente che lo sostituisca.
6.11 Le delibere di approvazione delle modifiche statutarie, di attribuzione della qualità di Promotore a terzi, ex comma 6.2, nonché di espulsione di uno dei Promotori o Co-Promotori devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.
6.12 La delibera di estinzione della Fondazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica.
6.13 Il segretario verbalizzante delle sedute dell’Assemblea dei Promotori è scelto di volta in volta, per ciascuna seduta, anche all’esterno dell’organo assembleare.
6.14 In presenza di apposito accordo intervenuto tra i Promotori ed i Co-Promotori, in casi pianificati e giustificati, le sedute dell’Assemblea dei Promotori sono valide anche se svolte in video o audio-conferenza purché il Presidente possa preventivamente accertare – ai fini del regolare svolgimento della riunione – l’identità dei Promotori ed i Co-Promotori intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
6.15 La mancata partecipazione ingiustificata alle sedute dell’Assemblea dei Promotori per 3 (tre) volte consecutive determina la decadenza dall’Assemblea medesima, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
6.16 Ove vengano a mancare, per qualsiasi causa, i 5 Promotori originari di cui al precedente comma 6.1 e non si sia provveduto ad esercitare la facoltà di cooptazione di cui al comma 6.2 della presente norma – ovvero non sussistano più altri Promotori o Co-Promotori – il Consiglio di Amministrazione in carica provvederà ad effettuare la modifica statutaria volta ad abrogare e/o a modificare la presente norma sull’Assemblea dei Promotori, secondo le procedure di legge vigenti, nonché ad apportare allo statuto tutti gli emendamenti necessari e conseguenti.
6.17 Le deliberazioni dell’Assemblea dei Promotori vengono riportate in ordine cronologico sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 7.11, secondo le modalità ivi indicate.
6.18 E’ espressamente esclusa l’applicazione alla Fondazione delle disposizioni di cui all’art. 24 del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 117/2017 e ss. mm..
Articolo 7
Consiglio di Amministrazione
7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri da 3 a 5 membri, compreso il Presidente, nominati dall’Assemblea dei Promotori.
7.2 Fatta eccezione per il Presidente ed i Consiglieri nominati alla data di adozione del presente statuto, che restano in carica a vita, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi – salvo esclusione o revoca in qualsiasi momento nei casi di cui all’art. 14 ovvero dimissioni – e sono rieleggibili.
7.3 Il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, insieme al Vicepresidente ed al Segretario Amministrativo che, nominato dal Consiglio di Amministrazione all’inizio di ciascun mandato, può essere scelto anche all’esterno dell’organo stesso ed, eventualmente, retribuito – nonché al Direttore Generale, se nominato, costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
7.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l’anno, entro il 31 Dicembre ed il 31 marzo, per deliberare rispettivamente l’approvazione del bilancio preventivo e dello schema di conto consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Promotori; in via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Presidente dell’Organo di Controllo.
7.5 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione e con almeno dieci (10) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno quarantotto (48) ore di preavviso.
7.6 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento della riunione. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non scritti nell’ordine del giorno.
7.7 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri stessi e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
7.8 In presenza di apposito accordo intervenuto tra i Consiglieri in casi pianificati e giustificati, le sedute del Consiglio sono altresi valide se svolte in video o audio-conferenza solo ove il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente possano preventivamente accertare – ai fini del regolare svolgimento della riunione – l’identità dei Consiglieri intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
7.9 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7.10 Le deliberazioni constano dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Amministrativo, verbalizzante della seduta, trascritti in ordine cronologico su apposito registro, regolarmente bollato, numerato in ogni pagina e vidimato.
7.11 Ove venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei componenti del Consiglio il Presidente – ovvero, in mancanza, il Vicepresidente – avrà cura di chiederne la sostituzione all’Assemblea dei Promotori, che dovrà provvedervi entro i 30 giorni successivi, ai sensi del presente Statuto.
7.12 Tutti i Consiglieri, nominati in sostituzione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri, alla scadenza naturale del mandato originario.
7.13 Qualora, durante un mandato, venga a mancare anche non contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri eletti o nominati, decade l’intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del presente Statuto.
7.14 Fermo restando il disposto di cui ai commi 6.3 e 7.2 del presente statuto, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso e dovrà essere sostituito secondo le norme del presente articolo.
Articolo 8
Poteri del Consiglio di Amministrazione
8.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatta eccezione per quelli spettanti all’Assemblea dei Promotori ovvero ad altri organi statutari.
8.2 In particolare provvede a:
a) attuare gli indirizzi dell’attività della Fondazione, secondo le intenzioni dell’Assemblea dei Promotori e valutare i risultati della medesima;
b) predisporre ed approvare il bilancio preventivo;
c) predisporre il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Promotori, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
d) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all’acquisto e all’alienazione di beni immobili;
e) determinare l’attribuzione e la misura dell’indennità spettante al Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione e ai membri dell’Organo di Controllo;
f) deliberare le eventuali proposte di modifiche del presente Statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Promotori;
g) proporre all’Assemblea dei Promotori l’estinzione dell’Ente e la devoluzione del patrimonio;
h) nominare, occorrendo, un Direttore Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell’incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;
i) istituire, ove occorra, un Comitato Scientifico determinandone le funzioni;
j) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla legge e dal presente Statuto.
8.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente o a singoli Consiglieri.
Articolo 9
Presidente
9.1 Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei Promotori al proprio interno e rinnovabile ogni cinque anni – fermo restando il disposto di cui all’art. 7.2 del presente Statuto – ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede l’Assemblea dei Promotori ed il Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione degli atti deliberati. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
9.2 Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; cura, inoltre, le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.
9.3 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall’adozione di tali provvedimenti urgenti.
9.4 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente o ad altri Consiglieri.
Articolo 10
Vicepresidente
10.1 Il Vicepresidente è nominato dall’Assemblea dei Promotori tra i propri membri, ai sensi dell’art. 6.5 lett. b) del presente Statuto. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente.
10.2 Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
Articolo 11
Organo di Controllo
11.1 L’Organo di Controllo è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea dei Promotori.
11.2 Tutti i componenti sono scelti tra persone di adeguata professionalità, scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, secondo comma del codice civile, delle quali almeno il Presidente dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
11.3 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
11.4 L’Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile sulla Fondazione, nonché compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo medesimo.
11.5 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11.6 L’Organo di Controllo resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
11.7 I componenti dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea dei Promotori e del Consiglio di Amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere inviatati anche in occasione delle altre sedute.
11.8 In deroga al precedente comma 11.1, all’atto dell’adozione del presente Statuto, la Fondazione si avvarrà di un Organo di Controllo monocratico, nominato dall’Assemblea dei Promotori all’atto dell’insediamento e scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
11.9 Alla cessazione del primo mandato dell’Organo di Controllo monocratico, nominato ai sensi del precedente art. 11.8, l’Assemblea dei Promotori potrà applicare alla Fondazione la deroga di cui al precedente comma 11.8 anche per uno o più mandati successivi, ove l’attività della Fondazione non richieda la composizione di un Organo di Controllo collegiale.
Articolo 12
Compensi – esclusione – recesso
12.1 Le cariche negli Organi della Fondazione sono a titolo gratuito.
12.2 Ai componenti di ciascun Organo di Governo e di Controllo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate in relazione all’assolvimento dell’incarico.
12.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l’attribuzione di compensi per il Presidente, il Vicepresidente o i singoli Consiglieri, cui siano stati affidati particolari incarichi, ovvero per il Presidente ed i componenti dell’Organo di Controllo, determinandone l’ammontare nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
12.4 Il Presidente o il/i Consigliere/i interessato/i all’attribuzione del compenso non partecipano al voto in occasione dell’adozione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.
12.5 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di esclusione dagli organi della Fondazione o di revoca dell’incarico: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; inadempimento dell’obbligo di effettuare eventuali contribuzioni e/o conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dal Consiglio di Amministrazione; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.
12.6 Nel caso di componenti enti e di persone giuridiche, l’esclusione è automatica nell’ipotesi di estinzione dell’Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.
12.6 I componenti degli organi della Fondazione possono, con almeno 3 mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
12.7 Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.
Articolo 13
Esercizio finanziario
13.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
13.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.
13.3 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il preventivo finanziario dell’esercizio successivo mentre l’Assemblea dei Promotori approva entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
13.4 Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
13.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
13.6 E’ vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
Articolo 14
Estinzione
14.1 La Fondazione si estingue, in tutti i casi previsti dal codice civile, con delibera dell’Assemblea dei Promotori assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti della medesima.
14.2 Nella delibera di estinzione l’Assemblea dei Promotori provvederà alla designazione dei liquidatori, che svolgeranno il loro incarico ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e seg. delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.
14.3 In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui della Fondazione – ove la stessa non sia ancora iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – saranno devoluti dai liquidatori, nel rispetto delle indicazioni dell’Assemblea dei Promotori – in conformità degli scopi della Fondazione medesima ed escluso qualsiasi rimborso, in favore di altro/i Ente/i Non Profit che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
14.4 Ove l’estinzione dovesse essere deliberata successivamente all’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, il patrimonio residuo della Fondazione stessa sarà devoluto, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 117/2017, a cura dei liquidatori nel rispetto delle indicazioni dell’Assemblea dei Promotori – previo parere positivo dell’Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all’art. 45 del cit. D.lgs. 117/2017 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge – in favore di altro/i Ente/i del Terzo Settore che persegua/no finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
Articolo 15
Norma Finale
15.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo n. 105 del 2018 e successive modificazioni, dalle norme del codice civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo relative alle fondazioni – ove compatibili e non derogate dal presente Statuto, ai sensi del 2° comma dell’art. 3 del cit. D. Lgv. 117/2017 – nonché da ogni altra normativa in materia, correlata alle sue attività e settori di attività.

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